1 - AVVERTENZE
Il presente prezzario, dalla sua entrata in vigore sostituisce
per le opere di competenza del Provveditorato alle OO.PP. per
l'Emilia Romagna il prezzario precedentemente adottato.
I prezzi contenuti nel prezzario possono essere considerati di
"comune commercio" e pertanto, ai sensi dell'art.42
del D.M. 29/05/1895, le relative analisi possono essere omesse.
I prezzi di lavorazioni non contenute o diverse da quelle descritte
nel presente prezzario devono essere ricavati da apposite analisi
nelle forme di legge. Si provvederà a formulare i prezzi
delle nuove lavorazioni elaborando apposite analisi sulla base
dei prezzi elementari desunti da rilevamenti delle Commissioni
Regionali, istituite in base alla Circolare del Ministero dei
LL.PP. n.505 del 28/01/77, o da listini pubblicati a cura delle
Camere di Commercio.
Analogamente per le ore in economia di operai da prevedersi per
eventuali piccoli lavori, non suscettibili di esatta valutazione
preliminare e quindi da liquidarsi su liste, si farà riferimento
ai predetti rilevamenti delle Commissioni Regionali o a listini
delle Camere di Commercio.
Eventuali oneri particolari dovranno essere preferibilmente previsti
in apposite norme nell'ambito del Capitolato Speciale d'Appalto.
I prezzi riguardano lavori, costruzioni edilizie, opere e manutenzioni
di varia entità e forniture eseguite in condizioni normali
di cantiere.
Nel caso di lavorazioni con oneri particolari per ubicazione,
disagio, notevole difficoltà di accesso al cantiere o di
entità molto ridotta i prezzi potranno essere giustificatamente
maggiorati.
Analogamente in caso di lavorazioni ripetitive in notevole quantità,
da valutarsi caso per caso, i prezzi potranno essere giustificatamente
diminuiti.
Nei prezzi sono compresi gli oneri assicurativi sugli infortuni
sul lavoro.
2 - SPESE GENERALI ED UTILI
In ottemperanza all'art.14 della Legge 10/12/1981 n.741, nei prezzi
riportati nel presente prezzario sono stati compresi i compensi
per spese generali ed utili dall'Appaltatore, per tener conto
dei maggiori oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente
qualificata del cantiere, nella misura complessiva del 26,50%
(15% spese generali, 10% beneficio per l'Appaltatore).
L'IVA è a carico del Committente.
3 - NORME TECNICHE PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE
3.1 - Scavi, dragaggi, rinterri
Gli scavi di sbancamento si misurano con metodo delle sezioni
ragguagliate.
Per gli scavi da eseguire con l'ausilio di sbadacchiature, paratie
e simili, le dimensioni per il calcolo dei volumi comprendono
anche lo spessore del legname d'armatura.
Le demolizioni e le rimozioni sono valutate con metodi geometrici
o a peso.
Nei prezzi sono compresi, oltre agli oneri assicurativi sugli
infortuni sul lavoro ecc. anche quelli relativi alla loro esecuzione
con quell'ordine e quelle precauzioni idonee a non danneggiare
le restanti opere o manufatti, a non arrecare disturbi o molestie,
a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polvere.
3.2 - Trasporti e noli
I trasporti di terre o altro materiale sciolto vengono valutati
in base al volume prima dello scavo, per materie in cumulo prima
del carico sul mezzo di trasporto senza tener conto dell'aumento
di volume che subiscono all'atto dello scavo o del carico oppure
a peso con riferimento alla distanza.
Con i prezzi dei trasporti s'intende compreso, qualora non sia
diversamente precisato in contratto, lo scarico dei materiali
dai mezzi di trasporto nonché le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo, la mano d'opera del
conducente ed ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato
di efficienza.
3.3 - Conglomerati cementizi e ferro per c.a.
I conglomerati per le strutture in cemento armato si valutano
a volume complessivo, cioè senza detrazione del volume
occupato dalle armature.
La valutazione delle armature viene effettuata a peso, sia con
pesatura diretta degli elementi tagliati e sagomati secondo i
disegni esecutivi, sia applicando alle lunghezze degli elementi
stessi i pesi unitari riportati nei più accreditati manuali.
Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate
al vivo delle strutture da gettare. Con tale valutazione s'intendono
compensate anche le puntellature e le armature di sostegno di
qualunque altezza.
3.4 - Opere murarie
Le opere murarie vengono misurate "al vivo", cioè
escludendo lo spessore degli intonaci, con l'applicazione di metodi
geometrici, a volume o a superficie, come indicato nelle singole
voci.
Nelle murature di spessore superiore a 15 cm, da misurarsi a volume,
si detraggono i vuoti per:
a) incassi per canne fumarie o canalizzazioni, ecc. che abbiano
sezione superiore a mq. 0,25 che verranno contabilizzate a parte;
b) incassi o vuoti a tutto spessore la cui sezione verticale retta
abbia superficie superiore a un metro quadrato.
Le murature di spessore fino a 15 cm si misurano secondo la superficie
attiva, con la sola detrazione di vuoti aventi superficie superiore
a un metro quadrato.
Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri per la bagnatura
dei materiali, la formazione di spalle, sguinci, spigoli, strombature,
incassature.
3.5 - Pavimenti
La misurazione dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo,
si sviluppa secondo le superfici a vista, perciò senza
tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto
intonaco; si detraggono altresì le zone non pavimentate
purché di superficie superiore a mq 0,50 ciascuna.
3.6 - Opere in pietra da taglio
Per le categorie da valutarsi a superficie questa è ricavata
sommando le superfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili
a ciascun pezzo.
Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare questo si misura
in opera, senza tenere conto di eventuali incamerazioni, incastri
o sfridi.
Per le categorie da valutarsi a volume questo si ottiene sommando
i volumi dei minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascuna
parte del manufatto.
3.7 - Intonaci
Gli intonaci su muri o strutture di spessore inferiore a 15 cm,
si misurano "vuoto per pieno", intendendosi così
compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti, delle lesene,
ecc., le cui superfici non vengono sviluppate; si fa eccezione
tuttavia per i vani di superficie superiore a mq 3, per i quali
si detrae la superficie del vano e si valuta la riquadratura.
Per gli intonaci su pareti di spessore superiore a 15 cm, si detraggono
tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature.
Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole, ecc., vengono
valutati secondo la superficie effettiva di applicazione.
3.8 - Opere da falegname
Per i serramenti da valutarsi a superficie, questa viene misurata
su una sola faccia, in base alle dimensioni effettive del vano,
qualora non sia indicato diversamente; anche per le parti centinate
si assumono le superfici effettive geometriche; nelle misurazioni
non si considerano invece le sporgenze (zampini e simili) da incassare
per il fissaggio dei singoli serramenti.
Per gli elementi da valutarsi a sviluppo lineare, questo si misura
sul perimetro esterno (linea di massimo sviluppo).
3.9 - Opere in ferro
Le opere ed i serramenti metallici vengono valutati a superficie,
su una sola faccia, in base alle dimensioni effettive del vano,
qualora non sia indicato diversamente, oppure a peso, come indicato
nelle singole voci.
Per tutti gli elementi da valutare a peso, questo s'intende riferito
all'elemento finito in opera, con esclusione di qualsiasi sfrido.
Nei prezzi delle serrande ed avvolgibili metallici non sono computate
le sovrapposizioni, da valutarsi anch'esse come superficie effettiva.
3.10 - Opere in vetro
Le misure s'intendono riferite alle superfici effettive di ciascun
elemento, all'atto della posa in opera. Per gli elementi di forma
non rettangolare, o quadrata, si assume la superficie del minimo
rettangolo circoscrivibile.
3.11 - Opere da pittore
Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc., si misurano
secondo le superfici effettive, senza però tener conto
delle superfici laterali, di risalti, lesene o simili, che abbiano
sporgenze non superiori a cm 5.
Per i muri di spessore superiore a cm 15, le superfici tinteggiate
si valutano "vuoto per pieno" a compenso delle riquadrature
dei vani che non vengono computate a parte; si detraggono tuttavia
i vuoti aventi superfici superiori a mq 4 cadauno, computando
a parte le relative riquadrature.
Per muri fino allo spessore di 15 cm. si detraggono invece i vuoti
di qualsiasi dimensione, computando a parte le relative riquadrature.
Le verniciature su superfici murarie o simili si misurano con
gli stessi criteri sopra indicati per le tinteggiature.
Le verniciature sulle opere metalliche, in legno o simili si intendono
eseguite su ambo le facce e misurate in proiezione retta senza
tener conto di spessori, scorniciature, ecc. e si valutano convenzionalmente
applicando alle superfici dei singoli elementi i coefficienti
sotto indicati:
a) opere metalliche di tipo semplice
(grandi vetrate, lucernari, serrande, avvolgibili a maglia e simili)
0,75
b) opere metalliche normali
(cancelli anche riducibili, ringhiere, parapetti, inferriate,
ecc.) 1,00
c) opere metalliche ornate 1,50
d) serramenti vetrati normali
(finestre, porte-finestre, porte a vetri, sportelli a vetri, ecc.)
1,00
e) persiane "alla romana" e cassettone, serrande avvolgibili
in lamiera 3,00
f) persiane avvolgibili 2,50
g) lamiere ondulate, serrande metalliche e simili 2,50
h) porte, bussole, sportelli, controsportelli, ecc. 2,00
Con l'anzidetta misurazione si intende compensata la verniciatura
degli elementi accessori come guide, apparecchi a sporgere e di
manovra, sostegni, grappe e in genere piccole opere di ancoraggio,
sostegno, ecc.
Per i serramenti, le superfici a cui si applicano i sopraindicati
coefficienti, sono quelle misurate caso per caso, secondo le norme
riportate ai capitoli dei serramenti in legno e dei serramenti
metallici.