DECRETO ANTI-CRISI (DL 185/2008) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OBBLIGATORIA E PIENA DEMATERIALIZZABILITA'
Il decreto “anti-crisi” prevede, tra le misure per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, rilevanti modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) e al Regolamento per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (D.P.R. n. 68/2005).
Si rende obbligatoria la Posta Eletronica Certificata per pubbliche amministrazioni, società e professionisti iscritti agli albi, conferendo una forte spinta ai processi di dematerializzazione dei documenti cartacei.
Nell'art. 16 che prevede riduzioni dei costi amministrativi a
carico delle imprese, i commi sulla Posta Eletronica Certificata sono
i seguenti:
"6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro
delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data
di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta
elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti
dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato
comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica
i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano
provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3 lettera a), del Codice dell'Amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una
casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione
al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse
disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni
tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto
agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità
ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica
certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione
di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per
le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza".
Con riferimento alla conservazione sostitutiva ci sono importanti semplificazioni nei processi di dematerializzazione degli originali analogici unici e, quindi, per la digitalizzazione di contratti, polizze assicurative e altre tipologie dei documenti.
Nei commi 4 e 5 dell'art. 16 del decreto legge, infatti, si legge:
"4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici
originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico,
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la
loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo
della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'
articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate
particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione
dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva,
la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente
ed allegata al documento informatico."
Dott. Igino Addari
Esperto giurinformatico
Amministrazione Digitale