PRIVACY: SANZIONE PER INFORMATIVA INCOMPLETA
Il Garante privacy il 18 settembre 2008 ha ingiunto ad una società il pagamento di seimila euro. La società, tramite il proprio sito web, raccoglieva i dati personali di cittadini interessati a ricevere informazioni sui servizi offerti, che riguardavano l'assistenza allo studio e la preparazione agli esami universitari.
Nel sito, in particolare, venivano raccolti indirizzi e-mail e numeri di telefonia mobile, specificando che il recapito telefonico fornito dagli interessati sarebbe stato utilizzato esclusivamente "per un contatto da parte di un commerciale".
Il Garante aveva contestato alla società la violazione prevista dal Codice (omessa o inidonea informativa all'interessato). La società non aveva dato corso al pagamento in misura ridotta e si era anzi opposta sostenendo non solo che l'informativa proposta conteneva tutte le informazioni specificate nel Codice, ma anche che gli indirizzi e-mail e i numeri di cellulare raccolti non potessero essere definiti dati personali, sia perché non in grado di identificare una persona, sia perché non compresi tra le tipologie annoverate nella definizione di dato personale fornita dal Codice.
Tali motivazioni sono state ritenute inadeguate a giustificare il comportamento dell'azienda. "L'informativa fornita dalla società era gravemente carente" in quanto non conteneva tutte le informazioni elencate nel Codice in materia di protezione dei dati personali.
Dott. Igino Addari
Esperto giurinformatico
Amministrazione Digitale