
Note esplicative Normativa AIPA
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La nuova Deliberazione, che revoca la
precedente n° 15 del 28 luglio 1994, è stata determinata dalla consapevolezza
che solo una giusta integrazione tra regole tecniche e procedure possa fornire
quelle garanzie necessarie per facilitare la diffusione dei sistemi di
archiviazione ottica sia nel settore pubblico che nel settore privato; quindi
determinare un coordinato sviluppo di tale sistema alternativo per
l’archiviazione e conservazione dei documenti cartacei, onde ricondurre il
tutto in una logica di comportamenti univoci che offrano affidabilità,
definendo principi comportamentali uniformi nell’impiego della nuova
tecnologia.
Si è
ritenuto, inoltre, di dare una impostazione di apertura al mercato per
consentire l’immediato e diffuso impiego della tecnologia ottica, quale
strumento di semplificazione degli adempimenti di archiviazione e di
conservazione di atti e documenti, onde incentivare sia nel settore pubblico
che nel settore privato una realtà operativa più adeguata per una loro
interoperatività; il tutto tenendo conto delle richieste nel frattempo avanzate
sia dalle associazioni di categoria (produttori e fornitori), che dagli enti
normatori, oltre che dalle pubbliche amministrazioni.
L’innovazione
più significativa, rispetto alla precedente Deliberazione, riguarda l’impiego
delle tecniche riguardanti la firma digitale, considerate necessarie per garantire
l’autenticità e l’integrità dei documenti durante la loro conservazione, quindi
consentire un sicuro trasferimento degli stessi anche tra supporti di diversa
natura.
Si è potuto, quindi, raggiungere due risultati di estrema importanza: la possibilità di aggiornamento tecnologico del sistema di archiviazione e quella di esibizione dei documenti archiviati attraverso copia su supporto informatico e per via telematica.
Una
chiave di lettura inequivoca ed uniforme è stata raggiunta con la definizione
dei termini fondamentali utilizzati nella Deliberazione, contenuta nel primo
articolo.
Si è
cercato di adeguare il contenuto della nuova deliberazione alle norme
dell’attuale sistema giuridico ed amministrativo, collocando le nuove modalità
operative, richieste per l’adozione della tecnologia alternativa di
conservazione dei documenti, nella realtà comportamentale sinora seguita con i
sistemi tradizionali.
A tal
fine si è inteso focalizzare l’attenzione sulla figura del responsabile del
processo di archiviazione per la conservazione sostitutiva dei documenti
mediante l’impiego della tecnologia ottica.
Seguendo
pedissequamente le procedure di archiviazione sinora seguite, si è voluto consentire
di sostituire al supporto cartaceo il supporto ottico, ritenendo quest’ultimo,
nel rispetto delle regole previste nella Deliberazione, ugualmente idoneo a
fornire garanzia di fedeltà di quanto su di esso formato, quindi di
duplicabilità, di leggibilità, di resistenza dell’immagine a tentativi di
alterazione e di stabilità nel tempo, in condizione di normale tenuta, senza
stravolgere, nei limiti del possibile, consuetudini e realtà consolidati del
tempo.
In
tale contesto si è ritenuto che anche l’oggetto della conservazione, cioè il
documento, dovesse essere considerato per quegli stessi requisiti di originalità
o meno che gli sono propri, per le proprietà che lo contraddistinguono e che
gli conferiscono finalità diverse a seconda delle formalità richieste per la
sua formazione, ivi compresa l’esigenza o meno della sua sottoscrizione.
Tale
approccio ha portato alla necessità di prevedere il processo di autenticazione
di un documento formato su disco ottico sempreché generato da originale
cartaceo; il che ha richiamato il coinvolgimento del pubblico ufficiale per
l’attestazione di conformità, necessaria per trasferire al documento
riprodotto le caratteristiche di originalità che devono contraddistinguerlo.
Forti
delle esigenze rappresentate sia dal settore pubblico che dal settore privato
si è posta particolare attenzione su quei documenti che per la quantità della
loro produzione destano preoccupazioni gestionali. Documenti che, come le
fatture ed altre note di commercio, hanno una particolare loro specificità e
natura giuridica. Documenti che, per lo più, non richiedono particolari
formalità, come ad esempio la sottoscrizione, anche se la loro conservazione
viene obbligatoriamente richiesta. Documenti considerati come dichiarazione di
scienza, la cui validità giuridica assume la sua rilevanza per la volontarietà
e consapevolezza della stessa dichiarazione che, peraltro, come già detto, può
non richiedere alcuna sottoscrizione.
Per
queste considerazione si è ritenuto di ricondurre il tutto nell’ambito dei
compiti e, quindi, della responsabilità propria della figura del responsabile
del procedimento di archiviazione. Figura che non viene definita in quanto già
esistente, quindi nota, per lo svolgimento di quelle stesse attività che
attualmente vengono svolte con i sistemi tradizionali.
L’art.
7 bis, comma 4, della legge 489/94, come noto, ha integrato l’art. 2220 del
codice civile prevedendo la possibilità di conservazione dei registri e dei
documenti contabili, previsti dall’art. 2214 dello stesso codice, sotto forma
di registrazione su supporto di immagine, a condizione che le registrazioni
corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere resi leggibili con
i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. In tale
contesto si richiede, quindi, come pregiudiziale l’accertamento della
corrispondenza tra quanto riprodotto sul supporto alternativo ed il relativo
documento d’origine.
Per
inciso è opportuno precisare che con l’implicito richiamo ai documenti e alle
scritture contabili previsti dall’art. 2214, vengono anche a cadere alcune
limitazioni previste dall’art.2 del DPCM 11 settembre 1974, recante norme sulla
fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d’archivio e di altri atti delle
pubbliche amministrazioni, quando si escludono da tale archiviazione
sostitutiva, ad esempio, sia i libri giornali che i libri di inventario.
Con la
condizione posta dalla predetta norma integrativa dell’art. 2220 del c.c., per
cui il soggetto che utilizza il nuovo tipo di supporto deve rendere leggibile,
a richiesta, quanto in essi registrato, il legislatore viene a sottolineare la
specifica responsabilità del soggetto utente del nuovo sistema di
memorizzazione, rendendolo garante del processo di conservazione, con il
carico dell’esibizione del documento formato sul nuovo tipo di supporto,
riportando l’obbligo introdotto dalla norma nel contesto di quanto già lo
stesso soggetto è tenuto ad adempiere per le scritture e documenti su supporto
cartaceo.
La
nuova Deliberazione, ha dovuto tenere conto, quindi, delle impostazioni
innovative che la legislazione ha dettato dall’anno 1994, quando venne emessa
la Deliberazione n° 15, così come accennato con il richiamo alla legge n°484
sopra citata. Di conforto, infatti, è anche quanto la stessa legge prevede in
merito al riconoscimento a tutti gli effetti di legge della tenuta di qualsiasi
registro contabile con sistemi informatici (art.7 comma 4 ter), dettame che si
presenta come precedente significativo al riconoscimento dell’originalità del
processo di elaborazione elettronica.
Ad
integrazione di tali riferimenti normativi, la nuova deliberazione intende
richiamarsi ai valori innovativi contenuti nella legge 4/1/68, n°15, volendo
trovare negli stessi il presupposto per attribuire particolare significatività
alle attività che vengono assegnate al responsabile del processo di
archiviazione. Valori che si ritengono consolidati dalla normativa attuale,
così come si legge dal contenuto della legge n°127 del 1997 (Bassanini 2).
Si è
voluto, infine, citare nelle premesse normative il DPR n° 513 del 1997, recante
criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione dei
documenti informatici. Infatti la nuova deliberazione non può prescindere da
quanto nello stesso DPR disposto, né può essere ignorata nel contesto delle
regole tecniche previste dall’art. 3 di succitato DPR.
1. Il documento e la sua archiviazione su supporto
ottico
Come
precisato alla lettera d) del comma 1) dell’art. 1, il documento, oggetto di
archiviazione e di conservazione su supporto ottico, può essere costituito da una
o più pagine, quindi, quale insieme di tali registrazioni elementari, deve
essere trattato nella sua interezza, opportunamente identificato in modo
univoco nel contesto dell’intero archivio. Il tutto prescindendo dal supporto
fisico in cui risulta avvenuta la registrazione, per l’irrilevanza che questo
deve avere sia riguardo l’archivio nel suo complesso che rispetto ogni singolo
documento. Infatti registrazioni relative al
medesimo
documento possono eventualmente trovarsi in supporti diversi, come può accadere
nel caso in cui l’acquisizione debba essere ripetuta avendo il collaudo
evidenziato dei difetti.
Vi è
la necessità, quindi, che l’identificatore dei supporti ottici non costituisca
parte del codice di identificazione del documento registrato, ma da questo
risulti del tutto svincolato. Ciò evita i problemi che potrebbero sorgere nel
caso occorra sostituire uno o più dischi, come avviene quando si decida di
sostituire i supporti obsoleti con altri eventualmente di maggiore capacità.
Nel
caso di documenti costituiti da più pagine è evidente la convenienza ad
utilizzare formati che consentano di rappresentare con un unico file l’intero
documento. Ciò ne semplifica grandemente la gestione, che deve in ogni caso
presentarsi unitaria. È infatti il documento nella sua interezza, e quindi
tutte le pagine che eventualmente lo compongono, ad essere sottoposto alle
operazioni di autenticazione e di collaudo, generando la necessità che di tale
sua qualità si tenga conto nella fase di acquisizione, così come nell’eventuale
operazione di riversamento. Infine, i richiesti requisiti di presentabilità ed
accessibilità devono riferirsi al documento inteso nel suo insieme.
Nel
caso in cui si decida comunque di utilizzare una rappresentazione separata per
ciascuna pagina, occorrerà attribuire a ciascuna di queste un proprio
identificativo che, come elemento informativo, dovrà a sua volta contenere come
parte integrante il codice identificativo del documento di cui è parte.
2.Predisposizione degli atti e documenti da
registrare
La
conservazione del documento sul supporto alternativo al cartaceo può essere
generata sia dalla necessità di convertire archivi cartacei già esistenti, da
considerarsi storici, su supporto ottico, che dalla diretta formazione e
tenuta, con archiviazione su supporto ottico, di atti e documenti correnti
(archivio vivente).
Ricorre
nella prima fattispecie la necessità di una predisposizione del materiale
cartaceo da riprodurre, al fine di costituire il presupposto per la
conservazione dei documenti su un supporto alternativo, mantenendo l’ordine del
fascicolo fisico che già li raccoglie, costruendone altro di aggregazione
logica. Da qui l’opportunità di eseguire in via preventiva la “cartellinatura”
dei documenti e degli atti da riprodurre. Operazione questa che consiste, come
noto, nella preparazione dei documenti cartacei, già raccolti fisicamente in un
fascicolo, secondo idonee procedure definite dall’utente del sistema, con
l’approntamento dei necessari strumenti di consultazione, eventualmente
integrati da codificazioni per l’elaborazione elettronica, che in base alle
indicazioni apposte su di essi, una volta registrati sul supporto alternativo,
consentono di rilevare la stretta connessione degli atti e documenti riprodotti
con il raggruppamento loro attribuito (unità, serie od altro livello di
aggregazione) e di reperire quanto oggetto di consultazione, o duplicazione o
esibizione.
Diversa
è la seconda fattispecie di conservazione che genera un archivio ottico da atti
e documenti di volta in volta presentati alla registrazione, con un loro
incremento dinamico, grazie a procedure finalizzate a costruire le necessarie
relazioni tra gli stessi atti e documenti, presentando all’utente un fascicolo
virtuale che comprende in via trasparente, ma con la voluta unitarietà, quanto
acquisito ed archiviato in modo distinto ed in tempi diversi.
3. Documenti archiviabili
La
presente Deliberazione, così come indicato all’art. 6, prevede come documenti
archiviabili sia quelli che provengono da supporto cartaceo, sia altri formati
su supporto informatico.
Al
comma 1 dello stesso art. 6, inoltre, si è ritenuto di dare una definizione di
copia di documento ai fini applicativi della Deliberazione, introducendo il
concetto di “documento unico”, che come tale non può che presentarsi come
“originale”. Solo per tale specie di atti e documenti viene richiesta
l’autenticazione prevista dall’art. 11.
In
considerazione delle procedure previste dalla presente Deliberazione si è
ritenuto di poter escludere dall’adempimento di autenticazione sopra citato
anche quei documenti, considerati per norma originali, al cui contenuto possa
comunque risalirsi attraverso altre scritture o documenti, pur in possesso di
terzi, di cui sia obbligatoria la tenuta e la conservazione. Potrebbe essere
il caso della fattura ricevuta che, generata da un atto negoziale, quindi
assumendo il valore di dichiarazione di scienza, viene emessa dal venditore del
bene oggetto di transazione, che ne conserva copia, e per la quale, inoltre,
viene prevista in forma obbligatoria la tenuta di registri sia ai fini fiscali
che aziendali, documento che peraltro non richiede la sottoscrizione.
Al
comma 2 dello stesso art. 6 viene consentita la conservazione su supporto
ottico anche per i documenti formati su supporto informatico, volendosi
distinguere questi dai documenti informatici. Quest’ultimi, infatti, dovranno
essere normati, anche per la loro archiviazione e conservazione, con il
Regolamento di attuazione previsto dal D.P.R. n. 513 del 1997.
4. Il responsabile del procedimento
L’art.
8 della Deliberazione prevede i compiti assegnati al soggetto che dovrà
rispondere in termini di prestazioni, affidabilità e sicurezza del sistema di
gestione di archiviazione e conservazione di atti e documenti su supporto
ottico. Come accennato nella premessa il soggetto si ritiene debba
identificarsi nella stessa figura che attualmente è chiamato ad assumere la
responsabilità della tenuta e conservazione del materiale anche di rilevanza
giuridica.
In
considerazione della realtà operativa delle organizzazioni e delle strutture
sia del settore privato che pubblico, possono risultare diversificati i
compiti da affidare al responsabile del procedimento a seconda del luogo in
cui vengano svolte le specifiche attività e dell’eventuale affidamento
all’esterno di parte o di tutti gli adempimenti previsti per la gestione del
processo di che trattasi.
A tal
fine il comma 2 dello stesso art. 8 prevede la possibilità di delega
richiamando l’attenzione sulla personalità del soggetto scelto in
considerazione della significatività delle operazioni che viene chiamato ad
eseguire. Si richiede, infatti, il possesso di specifica competenza che non
deve essere scissa dalla indispensabile esperienza, elementi che solo se in
comunione possono dare il richiesto affidamento. Il tutto, peraltro, deve
essere ricondotto nei limiti della delega che deve essere corredata da
opportune istruzioni scritte che, tra l’altro, personalizzano l’attività alla
specifica attività operativa dell’ambiente in cui deve essere svolto il
particolare compito.
5. Note all’articolato
Dopo
aver fornito nei paragrafi precedenti il quadro interpretativo generale delle
nuove regole tecniche per l’archiviazione ottica, in questa ultima sezione sono
raccolte alcune precisazioni puntuali riguardo al testo dei singoli articoli
che, anche sulla scorta delle richieste di informazioni pervenute, si è
ritenuto opportuno inserire.
Le
note sono ordinate sulla base dell’articolo al quale fanno riferimento.
Articolo 1, comma 1)
lettera e)
Non
sono consentite registrazioni parziali del documento, neanche per correggere
eventuali difetti di acquisizione (ad esempio aggiungere una pagina
difettosa); ciò al fine di non ridurre l’efficacia dei controlli sopra
l’integrità della rappresentazione digitale del documento che altrimenti
dovrebbe essere condotta su insiemi di frammenti.
lettera o)
Le
regole tecniche non considerano l’eventualità che i documenti contenuti
nell’archivio possano essere cifrati, né, d’altra parte lo impediscono. Poiché
però la marca di controllo deve essere calcolata a partire dalla
rappresentazione digitale in chiaro del documento, la condizione che sia
possibile verificare la congruenza tra rappresentazione digitale del documento
e marca di controllo implica la decifrabilità del documento stesso.
lettera q)
Affinché
una istanza, e quindi il relativo documento, siano ritenuti correttamente archiviati
occorre che sia garantita la possibilità di verificare l’autenticità di tutte le
versioni mantenute nell’archivio. Per i documenti per i quali il comma 1)
dell’art. 6 prescrive l’autenticazione di conformità, ossia per i documenti il
cui contenuto non è deducibile direttamente o indirettamente da altri
documenti, sussiste l’obbligo di conservare nell’archivio tutte le versioni
generate per ciascuna istanza.
lettera r)
La
cancellazione di una istanza è un’operazione puramente logica consistente nella
ripetizione dell’acquisizione del documento ed è segnalata proprio dal tipo
assegnato alla registrazione. Anche le istanze cancellate debbono essere
mantenute leggibili e presentabili nell’archivio per tutta la durata del
periodo di conservazione del documento.
Il
riversamento diretto (sub 4)) è destinato principalmente all’aggiornamento tecnologico
del sistema di archiviazione in condizioni di compatibilità per la
rappresentazione digitale dei documenti. Ciò si verifica ad esempio quando
vengono sostituiti i supporti di registrazione con altri di tipo
incompatibile, mantenendo però gli strumenti software di presentazione.
Il
riversamento sostitutivo (sub 5)) consente l’aggiornamento tecnologico
dell’archivio quando non sia possibile o conveniente conservare il formato
della rappresentazione digitale dei documenti. Esso è particolarmente critico
poiché le firme digitali associate ad una versione non sono applicabili alle
altre, tuttavia la disponibilità di formati standardizzati e consolidati per
la rappresentazione dei documenti permette di ipotizzare che la necessità di
ricorrere a questo tipo di riversamento durante il periodo di conservazione sia
sufficientemente remota.
lettera u)
L’impronta
costituisce a tutti gli effetti una sintesi, ottenuta attraverso un meccanismo
di compressione con perdita di informazione, della sequenza binaria da cui
deriva che identifica completamente. Il nome richiama correttamente l’idea
della ben nota impronta delle dita della mano, che, pur corrispondendo ad una
porzione estremamente piccola della superficie del corpo di un uomo, consente
di identificarlo con certezza.
lettera v)
La
norma ISO/IEC 9594-8 e la raccomandazione ITU-T X.509 sono state emesse congiuntamente
dalle due organizzazioni ed hanno testo identico.
lettera w)
Il
servizio può essere esterno, come ad esempio quello effettuato da una autorità
di certificazione, ma può anche essere realizzato internamente, attraverso
opportuni sistemi hardware e software che garantiscano la correttezza e la non
alterabilità della data e dell’ora attribuite alle marche generate (notaio
elettronico).
lettera x)
Allo
stato attuale della norma ISO/IEC DIS 10118-3, tenuto conto che la dimensione
richiesta per l’impronta è di 160 bit, le funzioni utilizzabili sono la
Hash-Function 1 (RIPEMD-160) e la Hash-Function 3 (SHA-1). Ne segue che i campi
corrispondenti a sub 1) e sub 4) della marca di controllo debbono contenere il
valore RIPEMD-160 ovvero SHA-1, mentre sub 2) e sub 5) debbono riportare il
codice che compare nella parte finale della firma digitale ISO 9796-2 generata
a partire dall’impronta.
Lo
scopo per cui la marca di controllo associa ad una sequenza di simboli binari
due impronte diverse è quello di assicurare un più elevato grado di garanzia
tanto nei confronti dell’eventualità, già di per sé molto remota, che due
sequenze possano casualmente avere il medesimo valore della funzione di hash,
quanto della possibilità di generare volutamente una seconda sequenza binaria
la cui impronta coincida con quella della sequenza originale. L’accorgimento
può essere assimilato all’uso di due impronte digitali, anziché una sola, per
identificare la medesima persona.
Articolo 3, comma 1)
Il
riferimento al momento dell’acquisizione ha lo scopo di evitare la necessità di
sostituire i sistemi non conformi già installati al momento della
pubblicazione di una norma applicabile alla classe di supporti da questi
utilizzati.
Il
requisito della disponibilità di prodotti provenienti da più fornitori, per
altro già presente nella Deliberazione del 1994, ha lo scopo di evitare che un
fornitore possa utilizzare l’emanazione di uno standard come strumento per
vincolare gli utenti.
L’introduzione
del concetto di classe di supporti di memorizzazione e l’indipendenza di
ciascuna di esse ai fini degli obblighi di conformità ha lo scopo di consentire
l’introduzione precoce delle tecnologie emergenti senza dover attendere
l’emanazione dei relativi standard, che normalmente avviene con notevole
ritardo.
Articolo 6, comma 1), lettera b)
Può
considerarsi conforme allo standard SGML il formato HTML usato per la distribuzione
dei testi su World Wide Web.
È
attualmente in corso il processo di approvazione del Portable Document Format
di Adobe tanto da parte dell’ANSI che dell’ISO, in ogni caso è un formato di
larga diffusione, che consente la rappresentazione contemporanea di testo e
grafica, per il quale il software di visualizzazione è gratuito. Non si è
invece ritenuto opportuno estendere l’insieme dei formati in modo da includere
quelli dei maggiori word processor perché questi sono strettamente proprietari
e la loro gestione con strumenti diversi da quello di origine provoca spesso
difetti di presentazione. Del resto i formati utilizzati dai word processor
sono orientati verso l’elaborazione, e quindi la modifica, del documento, mentre
per l’archiviazione la stabilità è il primo requisito.
La
conservazione dei documenti formati su supporto informatico sotto forma di immagine,
anziché in modo testuale, è interessante per almeno tre motivi: in primo luogo
la sostanziale indipendenza dei formati di rappresentazione dell’informazione
dall’applicazione che ha generato il documento, secondariamente la maggiore
garanzia che l’aspetto del documento presentato risulti indipendente dagli
strumenti utilizzati per la presentazione, infine l’omogeneità del formato con
quello dei documenti cartacei acquisiti per scansione ottica. Tali vantaggi
possono ben bilanciare l’inconveniente della maggiore occupazione di spazio.
Quanto poi all’impossibilità di eseguire ricerche sul contenuto del documento
in formato immagine, l’articolo stesso suggerisce di mantenere il testo del
documento a tale scopo. Si noti infine che
è
esplicitamente prevista la possibilità di generare direttamente il formato
immagine del documento mediante un opportuno filtro evitando, ovviamente, di
passare per il processo di stampa ed acquisizione.
Articolo 7, comma 1)
lettera f)
Si ha
una registrazione sorgente se la registrazione è generata da un riversamento,
sostituita se si tratta invece della replica di una archiviazione difettosa.
lettera n)
Gli
indici assegnati al documento possono contenere informazioni di tipo diverso in
funzione delle caratteristiche dell’applicazione che gestisce l’archivio; se
ad esempio la registrazione avviene pagina per pagina, debbono essere presenti
le informazioni necessarie per ricostruzione del documento nella sua
interezza, se il documento fa parte di un archivio dovranno essere riportate
le informazioni di identificazione archivistica prodotte nella cartellinatura,
e così via.
Articolo 7, comma 2)
L’insieme
dei file di chiusura presenti nell’archivio costituisce il registro virtuale
del procedimento, infatti tale file viene conservato anche per i supporti
eliminati (cfr. art. 14) ed è l’unico oggetto che rimane di questi, occorre
perciò che al suo interno siano registrate tutte le informazioni necessarie
per poter verificare a posteriori che i documenti siano sempre stati gestiti
correttamente. Vengono pertanto riportati tanto i dati di identificazione del
disco principale che quelli della sua copia di sicurezza. In tal modo il file di
chiusura risulta identico nei due dischi, così che la firma digitale apposta
all’uno si applichi anche all’altro, tuttavia esso consente tanto di
identificare immediatamente ciascun disco, quanto, disponendo di uno, di
risalire con certezza all’altro.
Articolo 7, comma 2)
lettera l)
Il
termine documento registrato viene qui utilizzato strettamente nella accezione
definita nell’articolo 1.
lettera p)
Lista dei certificati
delle chiavi di certificazione necessarie per verificare i certificati relativi
alle chiavi utilizzate per generare le firme digitali apposte ai vari oggetti
contenuti nel disco, normalmente dovrebbe contenere un solo elemento.
Il
responsabile dell’archiviazione può, in assenza di un’autorità di
certificazione riconosciuta, comportarsi da autorità di certificazione nei
confronti suoi e di coloro ai quali delega la gestione materiale dell’archivio
(cfr. art. 8 comma 1 lettera h), ciò può essere accettato poiché non esistono
dubbi circa l’attribuzione delle chiavi, né si pongono problemi riguardo la
possibilità di ripudio. L’archivio stesso assolve al ruolo di registro dei
certificati. Pertanto il responsabile dell’archiviazione può, in questa
situazione, “autocertificare” le proprie chiavi di certificazione, analogamente
a quanto viene fatto da una root
certification authorithy, firmando il certificato relativo alla chiave
pubblica di certificazione con quella privata; l’inserimento di tale
certificato nell’archivio ne garantisce l’autenticità.
Ovviamente
tale procedimento anomalo è giustificato solo dall’attuale mancanza di certificatori
ai sensi del DPR 513/97, e non avrà più ragione d’essere non appena questi saranno
disponibili.
lettera q)
La
generazione da parte del responsabile dell’archiviazione ricorre nelle
condizioni specificate per il punto precedente.
lettera t)
Le
informazioni contenute nell’elenco delle registrazioni sono sostanzialmente le
stesse contenute nei file di controllo, qui duplicate affinché sulle stesse
possa generarsi la firma digitale prevista quale autenticazione nell’operazione
di chiusura.
Per le
registrazioni difettose il tipo di registrazione riportato nel file di chiusura
può differire da quello presente nel file di controllo in quanto tiene conto
delle risultanze dell’operazione di collaudo.
Articolo 10, comma 4)
Al di
là della necessità di autenticazione del supporto e degli eventuali documenti
in originale unico in esso contenuti, l’apposizione, dopo la firma del
responsabile dell’archiviazione e la marca temporale, di una ulteriore firma
digitale indipendente, ossia generata con chiave diversa dalle altre, al file
di chiusura svolge un compito di notevole importanza. Attraverso il file di
chiusura ciascuna registrazione è in tal modo controllata da non meno di tre
firme digitali indipendenti: quella del responsabile dell’operazione che ha
generato la registrazione, quella del responsabile dell’archiviazione presente
nel file di controllo del file di chiusura (che però potrebbe essere stata
generata con la medesima chiave della prima), quella della marca temporale del
file di chiusura, infine quella del pubblico ufficiale. L’utilità di tale
apparente ridondanza può essere compresa considerando il fatto che un modo per
dimostrare l’autenticità del documento è mostrare che esiste una sequenza di
firme digitali, ciascuna delle quali è stata apposta durante il periodo di
validità delle chiavi usate per generare la precedente, che assicura
l’integrità dell’impronta del documento. Il disporre di almeno due firme
generate con chiavi ignote al responsabile dell’archiviazione costituisce una
solida garanzia nei confronti di possibili frodi perpetrate da questi, anche
nel caso di improvvise revoche di una delle chiavi.
Il
documento sostitutivo dell’autentica digitale del file di chiusura costituisce
di fatto una marca temporale permanente per tale file che consolida in modo
definitivo il contenuto del supporto.
Articolo 12, comma 1)
Come
specificato nelle definizioni, viene generata una nuova versione se la rappresentazione
digitale del documento nella nuova registrazione differisce da quella presente
nella registrazione sorgente e quindi non può essere verificata mediante la
marca di controllo a questa associata.
Articolo 12, comma 2)
Questo
requisito ha lo scopo di consentire una verifica a posteriori, almeno a livello
peritale, della corrispondenza della versione presentabile del documento con
le precedenti fino a quella eventualmente garantita attraverso
l’autenticazione. In questo modo la corrispondenza all’originale della
versione attuale può essere fatta discendere direttamente dall’autentica
iniziale senza bisogno di ulteriori interventi notarili.